« Don't do it, Schumy »
24 ottobre 2005 @ 13:33Gerry > Hey, guarda qui: Schumacher prova la motoGP di Capirossi.
(attimo di silenzio)
Gerry & A (all’unisono) > per me si stampa alla prima curva!
Gerry > Hey, guarda qui: Schumacher prova la motoGP di Capirossi.
(attimo di silenzio)
Gerry & A (all’unisono) > per me si stampa alla prima curva!
Money 2k mi dice che la mia banca mi ha spillato, dal primo gennaio a fine settembre, 88,99 €. In tutto l’anno scorso mi aveva spillato 71.17 €. E tutto questo avendo un conto zero spese/zero interessi. (scribble scribble… fare una visitina in banca)
La mia simpatica macchinetta ha bevuto 547 € di benzina. a fine anno saranno (conto rozzo) circa 726 €. Strano, l’anno scorso erano 788 €. Si vede che col caro benzina lesino sui viaggi.
Il 19% delle mie uscite è andato in gingilli informatici, il 23% invece sono prelevamenti di contanti che è difficile identificare. Probabilmente cibo e birra. Il resto è andato sprecato
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e puo` proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta` per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge e` promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princý`pi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e puo` proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta` per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge e` promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo. La funzione legislativa dello Stato e` esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta` metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonche´ nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonche´ per le leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non e` approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica e` sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalita` rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non e` sindacabile in alcuna sede legislativa ». |
Voglio fare una una petizione per eliminare il Caps-lock dalle tastiere di tutti i luser che lavorano qui.
Gli australiani hanno capito tutto.
Niente scioperi, niente sindacati, niente orari prestabiliti e niente limiti ai licenziamenti. Cina docet, l’industria vola.
Manca solo la pena di morte, poi potremo chiamarli gli austLaliani.
Rivoglio Uàn è la caciotta fetecchia!
Come la battuta-tipo di un film americano. Che probabilmente è semplicemente vera.
Dalle stelle alle stalle.
Un programma idiota, programmato da idioti