« L'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla burocrazia »
21 ottobre 2005 @ 09:01La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e puo` proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta` per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge e` promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princý`pi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e puo` proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta` per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge e` promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo. La funzione legislativa dello Stato e` esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta` metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonche´ nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonche´ per le leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non e` approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica e` sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalita` rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non e` sindacabile in alcuna sede legislativa ». |
21 ottobre 2005 alle 11:31
Dai che manca il Senato e il referendum.
Mi dispiace anche per i costituenti, ma io a un’Italia regional/federalista non ci credo.
21 ottobre 2005 alle 15:59
Il Senato sarà un problema?
Al referendum ci andrà qualcuno?
Speriamo.
A me comunque basterebbe che scrivessero in Italiano e non in burocratese stretto.
Mi dispiace che abbiano eliminato la possibilità di proporre leggi su iniziativa popolare.
16 dicembre 2005 alle 02:28
Per la cronaca: chiamare questa riforma Devolution è un errore, chiamarla Federalismo è ancora un errore.
D’altra parte serviva un nome in inglese, così ai leghisti/padani (famosi per la loro padronanza nella lingua d’oltremanica) è stato fatto che l’esatta traduzione della parola Devolution sia: Padroni a Casa Nostra.
Il Ministro Calderoli soddisfatto di ciò non ha nemmeno cercato un riscontro con l’infallibile traduttore Babelfish..
Parlando di cose serie, il Referendum Costituzionale per cui saremo chiamati a votare in primavera non prevede nessun tipo di quorum (Bossi non docet). Spero nella maggioranza dei NO per evitare l’entrata in vigore di cotanta schifezza!
16 dicembre 2005 alle 02:31
errata corrige:
alla riga 3 del messaggio precedente l’espressione: “è stato fatto che lesatta[…]” viene sostituita da: “è stato fatto credere che lesatta[…]”