« L'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla burocrazia »

21 ottobre 2005 @ 09:01
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge
attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo
dello Stato, salvo quanto previsto
dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte della Camera
dei deputati, tali disegni di legge
sono trasmessi al Senato federale della
Repubblica. Il Senato, su richiesta di due
quinti dei propri componenti formulata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina
il disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi il Senato delibera e puo`
proporre modifiche sulle quali la Camera
dei deputati decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla meta` per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge.
Qualora il Senato federale della Repubblica
non proponga modifiche entro i
termini previsti, la legge e` promulgata ai
sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federale della Repubblica esamina
i disegni di legge concernenti la
determinazione dei princý`pi fondamentali
nelle materie di cui all’articolo 117, terzo
comma, salvo quanto previsto dal terzo
comma del presente articolo. Tali disegni
di legge, dopo l’approvazione da parte del
Senato federale della Repubblica, sono
trasmessi alla Camera dei deputati. La
Camera dei deputati, su richiesta di due
quinti dei propri componenti formulata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina
il disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi la Camera dei deputati
delibera e puo` proporre modifiche sulle
quali il Senato federale della Repubblica
decide in via definitiva. I termini sono
ridotti alla meta` per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Qualora la
Camera dei deputati non proponga modifiche
entro i termini previsti, la legge e`
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Qualora il Governo dichiari che le modifiche
proposte dalla Camera dei deputati
sono essenziali per l’attuazione del suo
programma e tali modifiche siano approvate
ai sensi dell’articolo 94, secondo
comma, al disegno di legge si applica la
procedura prevista dagli ultimi due periodi
del terzo comma del presente articolo.
La funzione legislativa dello Stato e` esercitata
collettivamente dalle due Camere per
l’esame dei disegni di legge, anche annuali,
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie
e le materie di cui all’articolo 119,
e dei disegni di legge concernenti la tutela
della concorrenza, le funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta` metropolitane, il
sistema di elezione della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica,
nonche´ nei casi in cui la Costituzione rinvii
espressamente alla legge dello Stato o alla
legge della Repubblica, di cui agli articoli 27,
quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo
comma, 117, commi quinto e nono, 118,
commi secondo e terzo, 120, secondo
comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo
comma, 133, primo comma, 137, secondo
comma, nonche´ per le leggi che disciplinano
l’esercizio dei diritti fondamentali di
cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di
legge non e` approvato dalle due Camere nel
medesimo testo dopo una lettura da parte di
ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere
convocano, d’intesa tra di loro, una
commissione mista paritetica incaricata di
proporre un testo sulle disposizioni su cui
permane il disaccordo tra le due Camere. Il
testo proposto dalla commissione mista paritetica
e` sottoposto all’approvazione delle
due Assemblee e su di esso non sono ammessi
emendamenti.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica
e della Camera dei deputati, d’intesa
tra di loro, decidono le eventuali questioni
di competenza tra le due Camere in
ordine all’esercizio della funzione legislativa.
I Presidenti possono deferire la decisione
ad un comitato paritetico, composto da
quattro deputati e da quattro senatori, designati
dai rispettivi Presidenti sulla base del
criterio di proporzionalita` rispetto alla composizione
delle due Camere. La decisione dei
Presidenti o del comitato non e` sindacabile
in alcuna sede legislativa ».

4 commenti a “L'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla burocrazia”

  1. #6 ha detto:
    21 ottobre 2005 alle 11:31

    Dai che manca il Senato e il referendum.
    Mi dispiace anche per i costituenti, ma io a un’Italia regional/federalista non ci credo.

  2. Gerry ha detto:
    21 ottobre 2005 alle 15:59

    Il Senato sarà un problema?
    Al referendum ci andrà qualcuno?
    Speriamo.

    A me comunque basterebbe che scrivessero in Italiano e non in burocratese stretto.

    Mi dispiace che abbiano eliminato la possibilità di proporre leggi su iniziativa popolare.

  3. Jon ha detto:
    16 dicembre 2005 alle 02:28

    Per la cronaca: chiamare questa riforma Devolution è un errore, chiamarla Federalismo è ancora un errore.
    D’altra parte serviva un nome in inglese, così ai leghisti/padani (famosi per la loro padronanza nella lingua d’oltremanica) è stato fatto che l’esatta traduzione della parola Devolution sia: Padroni a Casa Nostra.
    Il Ministro Calderoli soddisfatto di ciò non ha nemmeno cercato un riscontro con l’infallibile traduttore Babelfish..

    Parlando di cose serie, il Referendum Costituzionale per cui saremo chiamati a votare in primavera non prevede nessun tipo di quorum (Bossi non docet). Spero nella maggioranza dei NO per evitare l’entrata in vigore di cotanta schifezza!

  4. Jon ha detto:
    16 dicembre 2005 alle 02:31

    errata corrige:
    alla riga 3 del messaggio precedente l’espressione: “è stato fatto che l’esatta[…]” viene sostituita da: “è stato fatto credere che l’esatta[…]”

Lascia un commento